ASSOCIAZIONE “CIRCOLO FOTOGRAFICO SAN DONATO – Francesco Ventura”

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita l’Associazione “ Circolo Fotografico San Donato – Francesco Ventura” con sede in San Donato Milanese. Detta Associazione opererà prevalentemente sul territorio della provincia di Milano.

Art. 2 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 – Scopi dell’Associazione

L’Associazione non ha fini di lucro, e intende:
  • 3.1- essere retta e regolata dalle norme del Codice Civile ed operare nell’ambito del D.L. 460 del 4.12.97, della L. 383 del 7.12.2000 e delle successive modifiche ed integrazioni;
  • 3.2 – promuovere e diffondere la fotografia in tutte le sue forme, anche mediante l’organizzazione e il patrocinio di mostre, corsi, incontri ed ogni altra iniziativa finalizzata ai medesimi scopi, nonché mediante la pubblicazione e la cessione, a soci e a terzi, di periodici e libri, su carta e su supporto elettronico;
  • 3.3 – coordinare le attività dei soci quale centro di formazione, informazione e collegamento tra gli stessi;

Art. 4 – Obiettivi ed organizzazione

  • 4.1 – L’Associazione intende realizzare i propri scopi anche tramite la frequentazione di più persone, denominati Soci, in una Sede/laboratorio sociali.
  • 4.2 – Per il conseguimento degli scopi sociali di cui all’Art.3, l’Associazione intende dar vita a tutte le iniziative culturali, promozionali, di cooperazione, di consulenza e d’assistenza utili al perseguimento di detti scopi.

Art. 5 – Patrimonio ed esercizio sociale

  • 5.1 – Costituiscono patrimonio dell’Associazione
    •  i)  i beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione
    •   ii) la denominazione ed il marchio dell’Associazione.
  • 5.2 – I soci che recedono non possono vantare diritti sul patrimonio sociale.
  • 5.3 – Le entrate dell’Associazione sono costituite:
    i)  dalle quote di iscrizione dei Soci nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
    ii) da eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio Direttivo in  relazione a particolari iniziative;
    iii) da versamenti volontari degli associati;
    iv) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti o privati in genere, anche a seguito della stipulazione di convenzioni per la fornitura di servizi o di opere collettive;
  • 5.4 – L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo.
  • 5.5 – eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

Art. 6 – Soci

  • 6.1 – Sono soci le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo. I soci si dividono in effettivi, sostenitori e onorari:
    • Sono soci effettivi le persone fisiche che abbiano chiesto ed ottenuto l’iscrizione all’Associazione.
    • Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, con liberalità, contribuiscano, previa accettazione del Consiglio Direttivo, al sostegno economico delle iniziative dell’Associazione.
    • Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche alle quali il Consiglio Direttivo abbia attribuito, con specifica motivazione, questo titolo di merito.
  • 6.2 – I Soci effettivi e sostenitori acquisiscono tale titolo in seguito al versamento di una quota di iscrizione annuale, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, e alla presa d’atto del presente statuto.
  • 6.3 – L’iscrizione dei Soci ha validità fino al termine dell’esercizio finanziario.
  • 6.4 – Tutti i soci godono degli stessi diritti e partecipano alle assemblee con diritto di voto.
  • 6.5 – L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.
  • 6.6 – La qualità di socio si perde:
    i)   per decesso;
    ii)  per dimissioni;
    iii) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno;
    iv) per delibera d’esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver
contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.
  • Art. 7 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:
    i)  L’Assemblea dei Soci
    ii) Il Consiglio Direttivo
    iii) Il Presidente
    iv) Il Segretario.
  • Art. 8 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
  • 8.1 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci, effettivi e sostenitori, che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. A ciascun socio, effettivo e sostenitore, spetta un voto. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni persona fisica non può ricevere più di due deleghe.
  • 8.2 – I Soci sono convocati in assemblea su delibera del Consiglio Direttivo non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La data, il luogo e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci per lettera o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
    i)  per decisione del Consiglio Direttivo
    ii) su richiesta, indirizzata al presidente, di tanti soci che rappresentano non meno della quarta parte degli iscritti.
  • 8.3 – L’Assemblea provvede a designare, con votazione palese o per acclamazione, il proprio Presidente e due scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea designa il Segretario dell’Assemblea.

Assemblea Ordinaria

  • 8.4 – L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, consuntivo e preventivo, e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
  • 8.5 – L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di più della metà dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.
  • In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.
  • La data di questa seconda sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
  • 8.6 – All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti
    •   i) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi nonché sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
    •     ii) eleggere gli organi sociali. Le votazioni per l’elezione delle cariche sociali vengono effettuate a scrutinio segreto. Le altre votazioni assembleari sono effettuate a scrutinio palese o, in casi particolari e su decisione del Presidente dell’Assemblea, per appello nominale;
    •     iii) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa ed eventuali contributi nonché la penale per i ritardati pagamenti;
    •     iv) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
  • 8.7 – L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza, metà più uno, dei voti presenti e rappresentati.

Assemblea Straordinaria

  • 8.8 – L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati più della metà degli aventi diritto al voto.
  • 8.9 – L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con le modalità dell’Assemblea Ordinaria, per deliberare su modifiche allo Statuto, scioglimento dell’Associazione, o quando lo ritenga necessario, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata da parte di almeno un quarto degli aventi diritto al voto; in questo ultimo caso la convocazione deve avvenire entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
  • 8.10 – L’Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti e rappresentati.
  • 8.11 – I Soci riuniti in assemblea possono modificare il presente Statuto, ma non possono alterare le finalità dell’Associazione definite dal precedente Art.3.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

  • 9.1 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in particolare ha il compito di:
    •     i) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
    •     ii) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte del presidente;
    •     iii) deliberare sulle spese, sugli acquisti, sulle convenzioni e su qualsiasi altra operazione di spesa per il conseguimento dell’oggetto sociale;
    •     iv) predisporre ed approvare il programma di attività annuale e dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
    •     v)   richiedere ed accettare contributi da soggetti privati e pubblici;
    •     vi) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti d’ammissione di ciascun socio e deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
    •     vii) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche o private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
  • 9.2 – Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci per la durata di due anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
  • 9.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno, dietro convocazione scritta trasmessa per lettera o con altri mezzi che il Presidente riterrà opportuni. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  • 9.4 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da un consigliere designato tra i presenti.
  • 9.5 – Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Art. 10 – Il Presidente

  • 10.1 – Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed esercita, oltre ai poteri derivanti dallo Statuto, quelli che il Consiglio Direttivo può attribuirgli. Egli è garante del rispetto dello Statuto e del perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione.
  • 10.2 – Il Presidente ha la responsabilità della gestione del patrimonio dell’Associazione; inoltre cura la normale amministrazione, l’apertura o chiusura di conti bancari ed i prelevamenti dei conti correnti, con facoltà di delegare il Segretario allo svolgimento di queste attività.
  • 10.3 – Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
  • 10.4 – Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci; dura in carica due anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; in caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente fino alla successiva assemblea ordinaria.

Art. 11 – Il Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, su proposta del Presidente.

Art. 12 – Norme finali e generali

  • 12.1 – Rimborsi spese – compensi: a tutti gli Organi Sociali ed ai collaboratori volontari non competono compensi di alcun genere, ma solo rimborsi spese nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque in misura non superiore all’effettivo esborso sostenuto dal socio o collaboratore.
  • 12.2 – Scioglimento: in caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri; il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad un’altra associazione senza fini di lucro e con finalità analoghe.
  • 12.3 – Regolamento: particolari norme interne e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento attuativo da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
  • 12.4 – Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.